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Le Sanzioni ECM

No ECM? = Illecito disciplinare

La prima sospensione di 3 MESI è ad AOSTA

Per la prima volta un professionista sanitario italiano è stato sanzionato dall’Ordine per mancato aggiornamento. E’ successo tra gli Odontoiatri. La sanzione della Commissione Albo di Aosta guidata da Massimo Ferrero, è una sospensione, smussata da 6 a 3 mesi, ed è stata ribadita in secondo grado dalla Commissione Esercenti Arti e Professioni sanitarie-CCEPS. A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.

Tra l'altro a livello comunitario è presente un sistema di segnalazione, la banca dati IMI, tra enti preposti all’accreditamento dei sanitari, anche se è gestito dal Ministero della Salute, non dagli Ordini. 

Nella sentenza si ricorda che “l'obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua” e cita la riforma, legge 502 del 1992 e il sistema ECM previsto dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007). 

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ECM e CONCORSI: 

Nei prossimi concorsi sarà determinante il possesso dei Crediti ECM, espressione di un corretto comportamento  professionale in linea con le vigenti disposizioni di legge. Finalmente premiati tutti coloro che si trovano in posizione di "regolarità piena o parziale" del loro personale aggiornamento annuale. In molti casi farà fede la certificazione ricavabile presso il COGEAPS (Archivio nazionale dei crediti) o direttamente presso gli Ordini professionali, che in molti casi dovranno registrare i crediti ECM direttamente dalle attestazioni dei Provider. 

In effetti la valutazione dei titoli posseduti è sempre esistita, ma oggi sarà determinante nella valutazione dei candidati in quanto - statistiche alla mano - non sono una piena maggioranza coloro che si possono definire in perfetta regola con l'aggiornamento annuale. E' per questo che - dicono gli analisti del settore - il 2019 segnerà il punto di svolta per una più capillare diffusione dell'obbligo ECM. 

ALTRE NOTIZIE ANNI PRECEDENTI

Ultime decisioni della Commissione nazionale ECM

Autorevoli osservatori della stampa nazionale (Sole 24 Ore) commentano così il sistema ECM e le sanzioni per gli inadempienti, affermando che si può ipotizzare a breve: "la ricertificazione del titolo abilitante all'esercizio professionale quale elemento premiante e discriminante. La lacuna è stata recentemente colmata da una norma introdotta nella Manovra finanziaria dello scorso Agosto 2016, che all'articolo 3, comma 5, recita: gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto per recepire i seguenti principi:previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina.
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini Ecm e di irrogazione di sanzioni disciplinari.

La Commissione Nazionale ECM

La commissione nazionale ECM ha comunicato il 22 Dicembre 2016 che coloro che non hanno ancora completato i 150 crediti previsti nel triennio 2014-2016, devono regolarizzare (come per i medici competenti) entro l'anno in corso 2017. Per i medici competenti si tratterà della ultima possibilità. Chi ancora tiene ad essere incluso nell'Albo nazionale ha una scadenza definitiva nel 31 dicembre 2017. Poi verrà depennato dall'Albo.

ESEMPIO RECUPERO CREDITI: Per tutto l'anno 2017 si potranno recuperare i crediti non ancora assolti per cui questi andranno a sommarsi ai 50 crediti dell'anno in corso. Esempio: debito triennio precedente 20 crediti + 50 crediti anno corrente 2017 = Totale crediti 70 per l'anno 2017.


Note storiche sulla normativa sanzionatoria ECM

Anno 2011: Nella manovra del governo Monti (e nel precedente DPR n.138 del 13 agosto 2011, art. 3) si stabilì che entro il 13 agosto 2012 tutti gli ordini professionali interessati, e quindi gli Ordini dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche, avrebbero dovuto fissare le sanzioni da applicare a chi non avesse acquisito in un anno i 50 crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo.

Anno 2014: Con la approvazione del nuovo Codice deontologico (18 Maggio 2014) all'art. 19 (Aggiornamento e formazione professionale) si legge: Il medico nel corso della sua vita professionale persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua. per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche favorendone la diffusione ai discenti ed ai collaboratori. Il medico assolve gli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali indempienze.

Anno 2015: A seguito di ripetute inadempienze nel conseguimento dei credito formativi sono stati depennati dall'Albo nazionale medici competenti ben 6500 medici iscritti.

Anno 2016 Maggio:  Approvata nell'aula del Senato la nuova legge che modernizza la Sanità e riforma il suo impianto professionale. Fra i tanti articoli: quello relativo alla verifica che gli Ordini dovranno fare sull'aggiornamento continuo dei loro iscritti.

Anno 2016 Giugno: il ministro della Salute B. Lorenzin nel corso di una conferenza pubblica organizzata fra gli altri anche da Consulcesi, afferma che è in arrivo una indagine su chi omette di eseguire i corsi ECM.

Viene ventilata come probabile la proposta di obbligare i medici ad esporre nel proprio ambulatorio, studio, etc. la certificazione di avvenuto aggiornamento ECM.

Anno 2016 Agosto: su sollecitazione del Ministero della Salute partono le verifiche da parte degli Ordini sulle autocertificazioni di crediti ECM conseguiti da parte dei Medici competenti. Leggi l'articolo inviato dal presidente dell'OOMM di Latina.

Considerazioni sugli Ordini Professionali


Le segreterie degli Ordini hanno l'obbligo di verificare che i propri iscritti siano in regola con la formazione sia per rispettare una legge sia per dover rispettare il Codice deontologico vigente. In qualunque momento possono indirizzare agli iscritti una richiesta di "deposito crediti" onde verificare la corretta applicazione dell'obbligo.Gli iscritti - una volta convocati dal proprio Ordine/Collegio - hanno l'obbligo di depositare i crediti. In caso di mancato o insufficiente deposito. L'Ordine professionale (e non il COGEAPS) valuta le inadempienze e - se lo ritiene - emette il provvedimento disciplinare.

CONSIDERAZIONI LEGALI

sulla EVASIONE DELL'OBBLIGO ECM

Cosa effettivamente rischia chi evade l'obbligo ECM?

Ecco alcuni scenari che sono ben più di una ipotesi:

1. Accreditamenti sanitari: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio tutta la propria o altrui azienda (Laboratorio, Casa di Cura, Poliambulatorio, etc.) che verrebbe a perdere - a causa del personale non aggiornato -le convenzioni stipulate con la Regione o la ASL di pertinenza. Intuitivo l'esito finale.

2. Certificazioni per la Qualità: Le istituzioni sanitarie private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) più qualificati sono in genere certificati per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa "non conformità" rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità, nel caso in cui dovessero riscontrare una diffusa evasione della ECM da parte del personale dipendente.

3. Cause risarcitorie: In una eventuale causa di risarcimento per colpa il professionista evasore ECM finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso della attività, specie se si dimostra essere continuato.

4. Premi assicurativi: Le società Assicuratrici controlleranno il "ruolino di marcia della formazione ECM" e saranno certamente pronte - al momento del rinnovo annuale - ad elevare i premi annuali per coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento annuale.

5. Mancato risarcimento: Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale in quanto lo stesso non trovasi in regola con quanto prescritto dalla legge. In proposito leggi l'articolo dell'Ordine dei Medici di Firenze.

6. Cause penali: Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.

7. Sospensione dall'Ordine: Gli Ordini professionali - silenziosi per anni sull'argomento - ricorrendo le ipotesi di cui ai numeri  3, 6 dovranno agire e sanzionare il medico - sospendendolo dalla professione - aggravandone ulteriormente la posizione. Al momento sono iniziati i controlli in tutta Italia sulle autocertificazioni dei Medici competenti. Nota: L'omessa vigilanza configura il reato di omissione di atti d'ufficio.

8. E' stata divulgata da accreditati organi di Stampa la notizia che in un prossimo futuro i medici dovranno esporre in ambulatorio/studio la certificazione annuale dei crediti ECM. In questo senso sono state determinanti anche le proposte in tal senso del Tribunale dei Diritti del Malato.

9. Black List medici (o altra professione) inadempienti. Nell'anno in corso (2017) è aumentato notevolmente il numero di coloro che hanno regolarizzato la posizione debitoria ECM. Quindi il numero degli inadempienti si assottiglia e diventa ogni giorno più identificabile. Non sarà più possibile nascondersi nella massa che fino a qualche anno fa snobbava l'obbligo di aggiornarsi. Sarà tutto più difficile già da quest'anno e gli Ordini appena rinnovati si presume che invieranno presto le prime sollecitazioni a chi si trova nella "Black List".

LINK UTILI sull'argomento:

- Medici senza formazione professionale... scoppia il caso!

- Lorenzin: La formazione professionale è un valore.

- Il 50% dei medici sfugge alla formazione obbligatoria ECM

- http://fermononrespiri.com/blog/19/entry-254-ecm-obblighi-esenzioni-sanzioni/

- http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq/256-ecm-alcune-cose-importanti-da-sapere

- http://vitaincoppiablog.blogspot.it/2011/12/assicurazione-professionale.html

- Articolo Sole 24 Ore http://tinyurl.com/zayj7nl

- Articolo Sole 24 Ore (Giugno 2016) http://tinyurl.com/zc7sz4c

- Articolo sui Controlli effettuati dall'Ordine dei Medici di LATINA a firma del suo presidente.

Ultime modifiche: martedì, 30 aprile 2019, 18:36